Atto costitutivo notarile

RIPETIZIONE PER ATTO PUBBLICO DELL’ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "DEMOS ITALIA - MOVIMENTO POLITICO".
REPERTORIO 1.803 DEL 05/08/2019 DEL NOTAIO ALFONSO CANGIANO DI CASERTA CONTENENTE LO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE.

Articolo 1 - Simbolo

Simbolo

1. Il Simbolo del Movimento politico DEMOS ITALIA è costituito da uno scudo tondo la cui circonferenza è contornata da nastro tricolore verde-bianco-rosso (in ordine dall’esterno verso l’interno), che si congiunge in basso centralmente con un nodo di giunzione, contenuto nei margini stessi del nastro, a simboleggiare convergenza ed unità d’intenti del Popolo italiano. Lo scudo ha fondale color azzurro-Italia, al centro del quale campeggia in bianco una immagine geografica in grande dell’Italia. Nel campo azzurro, in alto a destra (nel sito geografico corrispondente all’alto Adriatico) è inserita la corona di dodici stelle gialle simbolo dell’Europa, con dimensioni ridotte (diametro pari alla maggior larghezza della Penisola a suo lato). Sovrasta la figura geografica uno spazio bianco restringentesi verso il basso e contenuto nella circonferenza, con bordi neri verticali inclinati verso il centro ed orizzontali curvi a seguire la porzione d’arco, nel quale campeggiano le scritte in carattere “castellar" nero nelle due porzioni: più grande in alto, DEMOS; più piccola in basso, ITALIA (il simbolo grafico è in allegato, con diametro di cm. 17,5).

Articolo 2 - Sede

Sede

1. La sede legale è stabilita in Roma, Via Giuseppe Bagnera, 29.

Articolo 3 - Durata

Durata

1. La durata del Movimento politico DEMOS ITALIA (di seguito, DEMOS ITALIA) è stabilita a tutto il 31 dicembre 2060.

Articolo 4 - Scopi e finalità

Scopi e finalità

1. DEMOS ITALIA è una libera associazione politica attraverso la quale i cittadini che si riconoscono nelle sue finalità e condividono i suoi scopi statutari concorrono, con metodo democratico, alla determinazione della politica nazionale ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 49 della Costituzione italiana.
2. DEMOS ITALIA è costituita per concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale assumendo, come specifica finalità, quella della promozione di politiche intese a valorizzazione l’attività della Pubblica Amministrazione, in guisa tale che ne sia assicurata l’organizzazione e l’azione imparziale, efficace, efficiente, nel rispetto dei principi di legalità e separazione delle funzioni di indirizzo politico dalle funzioni di gestione amministrativa; che sia garantito il suo agire esclusivamente al servizio della Nazione; che il reclutamento in Essa avvenga esclusivamente mediante procedure concorsuali trasparenti ed aperte a tutti. Ciò nella consapevolezza che solo la recuperata visione pubblica dell’organizzazione amministrativa possa consentire alla Pubblica Amministrazione e, quindi, allo Stato di recuperare fiducia da parte dei cittadini e costituire motore di crescita del Paese. In considerazione delle specifiche finalità politiche del Movimento, quest’ultimo non si riconosce in aree politiche precostituite, riservandosi di appoggiare movimenti e/o partiti politici che condividano le già menzionate, specifiche finalità e che dichiarino e dimostrino di volerle efficacemente perseguire.
3. DEMOS ITALIA assume, in particolare, quale sua specifica finalità, l’attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione italiana, dalle Carte internazionali e dai Trattati comunitari in ordine al riconoscimento e alla tutela dei diritti inviolabili dell’Uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove manifesta la sua personalità. DEMOS ITALIA pone come principio ispiratore della sua azione il bene dell’essere umano.
4. DEMOS ITALIA persegue, inoltre, l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, al fine di consentire la concreta e fattiva partecipazione, in condizioni di libertà ed uguaglianza, di tutti i Cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale dell’Italia e di tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea.
5. Nei rapporti economico-sociali, DEMOS ITALIA favorisce l’adozione di politiche conformi ai principi dell’economia sociale di mercato, riconoscendo l’utilità sociale dell’iniziativa e dell’attività economica privata, quale strumento necessario per garantire a tutti i cittadini, in maniera concreta ed effettiva, la realizzazione del diritto al lavoro garantito dall’articolo 4 della Costituzione italiana. A tal fine, DEMOS ITALIA promuove ogni politica utile a rimuovere gli ostacoli all’accesso al mercato di nuove imprese; a sviluppare l’innovazione, l’efficienza e la competitività internazionale; a favorire gli investimenti sul territorio nazionale e, quindi, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo. Promuove, inoltre, politiche sociali che consentano l’affermazione della piena dignità umana.
6. DEMOS ITALIA, nei rapporti politici, promuovendo la concreta affermazione del principio della sovranità popolare e della centralità del Parlamento, favorisce iniziative intese ad ottenere una partecipazione democratica alla cosa pubblica più intensa, penetrante e continua; ciò per consentire, anche in corso di mandato, varie forme di indirizzo delle scelte politiche degli organi elettivi attraverso l’introduzione di nuovi mezzi di consultazione e d’intervento popolare.

Articolo 5 - Organi deliberativi, esecutivi e di controllo

Organi deliberativi, esecutivi e di controllo

1. GlI Organi deliberativi, esecutivi e di controllo di DEMOS ITALIA sono sette:
a) L’Assemblea Nazionale;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) IL Presidente;
d) Il Segretario Nazionale;
e) Il Tesoriere;
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) La Commissione nazionale di garanzia.
2. Negli articoli seguenti sono definite, per ciascun organo, la composizione e le attribuzioni, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché il soggetto rivestito della rappresentanza legale.

Articolo 6 - Assemblea Nazionale

Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è costituita da tutti gli Iscritti e non ha limite di durata; è il massimo organo deliberativo di DEMOS ITALIA. Quando è regolarmente convocata e costituita, essa rappresenta l'universalità degli Iscritti i quali sono vincolati dalle sue deliberazioni legittimamente adottate, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea Nazionale è convocata, con preavviso di 30 giorni, dal Segretario Nazionale ogni quattro anni e comunque alla scadenza del suo mandato. I lavori si svolgeranno presso la Sede sociale o, comunque, in luogo idoneo a garantire la reale massima partecipazione degli Iscritti, ivi compreso il web nel suo significato attuale di rete informatica.
3. Qualora il Segretario Nazionale non provveda, l’Assemblea Nazionale può essere convocata dal Presidente esperendo la procedura prevista dal 3° comma dell’articolo 7 o dai due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
4. La Convocazione assembleare deve pervenire ai Iscritti mediante qualsiasi tipo di comunicazione certificabile. L’avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale e sul sito internet ufficiale.
5. L’Assemblea Nazionale delibera:
a) l’indirizzo politico di DEMOS ITALIA;
b) il programma generale delle attività;
c) i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
d) l’elezione del Presidente; l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo; la ratifica dei componenti del Consiglio Direttivo membri del Parlamento taliano (Deputati o Senatori) eletti con il simbolo di DEMOS ITALIA; l’elezione del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; l’elezione del Presidente e dei componenti della Commissione nazionale di Garanzia;
e) la modifica dello Statuto;
f) le caratteristiche del simbolo;
g) la denominazione;
h) lo scioglimento di DEMOS ITALIA.
6. Per la validità della costituzione dell’Assemblea Nazionale e delle sue deliberazioni è necessario che partecipino almeno il cinquanta per cento degli Iscritti; le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei voti dei partecipanti. Qualora non si raggiunga il suddetto quorum di partecipazione, l’Assemblea viene considerata valida qualunque sia il numero dei partecipanti; anche in questo caso le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza dei partecipanti. Per le deliberazioni concernenti i punti di cui al comma 5, lettere e), f), g) e h) è tuttavia necessario il voto favorevole della maggioranza
degli Iscritti.
7. Qualora le modifiche dello statuto riguardino gli articoli 1 e 4 del presente Statuto, le relative proposte devono essere sottoposte agli Iscritti “Soci Fondatori” per il parere obbligatorio e vincolante. In loro mancanza o inabilità, la richiesta di parere va espressa dal comitato di Garanzia di cui all’art. 12 del presente Statuto.
8. Ogni Iscritto può farsi rappresentare, per delega, da altro Iscritto; tuttavia a nessuno possono essere conferite deleghe in numero superiore al 2% degli Iscritti di DEMOS ITALIA. Ciascun Iscritto ha diritto ad un voto che può essere espresso sia personalmente, partecipando alle riunioni, sia per delega.
9. Le riunioni previste dal presente articolo sono dirette dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente della Commissione nazionale di Garanzia.
10. L'Assemblea Nazionale, validamente insediata, elegge in via preliminare: il Segretario Verbalizzante; due scrutatori e, se non già in carica, il Presidente di DEMOS ITALIA, i quali non possono candidarsi a cariche elettive.
11. L'assistenza del segretario verbalizzante non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
12. II Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
13. Di ogni riunione si deve redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario verbalizzante o dal notaio e dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Iscritti.

Articolo 7 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo collegiale che collabora con il Segretario Nazionale ed ha funzioni esecutive. Essa dura in carica per tutto il mandato del Segretario Nazionale. Il Segretario Nazionale presiede il Consiglio Direttivo con diritto di voto.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Segretario Nazionale e da un numero di componenti variabile da 10 a 20, di cui 10 sono eletti dall’Assemblea Nazionale su designazione del Segretario Nazionale e, fino ad un massimo di 10 fra i parlamentari iscritti a DEMOS ITALIA, su designazione dei relativi organismi territoriali di cui all’art. 14. I Parlamentari presenti in Consiglio Direttivo dovranno essere pari ad un numero massimo di due per ogni macroregione italiana corrispondente ai collegi territoriali previsti per l’elezione del Parlamento Europeo.
3. Qualora in una macroregione il numero di parlamentari di cui al comma precedente fosse pari ad un numero superiore a due, l’Assemblea territoriale competente provvederà ad individuare in maniera autonoma i due componenti da inserire nel Consiglio Direttivo.
4. I parlamentari membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tutta la durata della Legislatura. Decadono dalla carica, oltre che per dimissioni anche nell’ipotesi in cui decadano o cessino per qualunque altra causa dalla carica di parlamentare, non siano più iscritti a DEMOS ITALIA ovvero qualora l’articolazione territoriale della macroregione competente deliberi di sostituirli con un altro parlamentare.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Nazionale, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
6. Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva della maggioranza assoluta dei Componenti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Segretario Nazionale.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno ogni quattro mesi, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Segretario Nazionale o dietro richiesta scritta della maggioranza dei Componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Nazionale almeno cinque giorni prima della data fissata, anche mediante mezzi informatici. L’avviso di convocazione deve anche essere esposto nella sede sociale e sul sito internet.
8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, deve essere redatto apposito verbale firmato dal Segretario Nazionale e da un Consigliere Verbalizzante; il verbale sarà consultabile da tutti gli Iscritti presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.
9. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne al Consiglio Direttivo debbono essere preventivamente approvate dall’Assemblea Nazionale.
10. Approva il rendiconto economico finanziario di esercizio.

Articolo 8 - Il Presidente

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea Nazionale a maggioranza semplice; vigila sul regolare svolgimento degli Organi statutari e sul rispetto dello Statuto; presiede l’Assemblea Nazionale e la convoca nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 6.
2. Il Presidente convoca, altresì, l’Assemblea Nazionale nell’ipotesi in cui il Segretario Nazionale sia cessato anticipatamente dalla carica per qualunque causa.
3. All’apertura dei lavori dell’Assemblea Nazionale, il Presidente legge la sua relazione introduttiva sullo stato dell’Associazione.
4. Il mandato di Presidente dura 4 anni, ad eccezione del primo che ha la durata di 2 anni.

Articolo 9 - Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale

1. Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale e politica del Partito, attua la linea politica determinata dall’Assemblea Nazionale secondo le deliberazioni della Giunta, dirige e coordina le attività del Partito.
2. Il Segretario Nazionale, in particolare:
a) è garante della denominazione e del simbolo del partito ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni elettorali;
b) convoca e presiede la Giunta;
c) esprime ai gruppi parlamentari l’indirizzo politico del Partito;
d) guida le delegazioni incaricate di intervenire per la formazione dei governi.
3. In caso di dimissioni, decadenza, e decesso del Segretario Nazionale, le funzioni sono assunte provvisoriamente dal Tesoriere; in tali casi il Presidente ha l’obbligo di convocare l’Assemblea Nazionale entro 90 giorni per le incombenze indicate nel comma 7 dell’articolo 6 del presente Statuto.
4. Il Segretario Nazionale è eletto a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e dura in carica quattro anni.
5. Qualora non venga espresso il Segretario Nazionale con le modalità previste dal comma precedente, si procede ad altra votazione e, dopo il terzo scrutinio, il Segretario Nazionale è eletto a maggioranza assoluta.

Articolo 10 - Il Tesoriere

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea Nazionale contestualmente al Segretario
Nazionale e su designazione di quest’ultimo, con le medesime procedure e la stessa durata di mandato del Segretario Nazionale.
2. È responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale di DEMOS ITALIA.
3. Provvede alla fissazione dei criteri per la redazione e pubblicazione dei documenti economici, finanziari e patrimoniali.
4. È l’organo deputato alla redazione del rendiconto economico-finanziario di esercizio.
5. Provvede alla gestione degli incassi e pagamenti e all’amministrazione dei fondi di DEMOS ITALIA.
6. Può essere delegato dal Segretario Nazionale a prelevare somme di DEMOS ITALIA depositate presso istituti bancari.
7. Deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al rendiconto economico-finanziario almeno quindici giorni prima della riunione dell’Assemblea Nazionale convocata per la relativa approvazione.
8. È responsabile degli atti contabili dell’Associazione ed ha l’obbligo di rendere, in qualsiasi momento, il rendiconto al Presidente, al Segretario Nazionale ed alla Giunta.
9. Assicura al Presidente le risorse necessarie all’adempimento dei suoi poteri statutari.

Articolo 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea Nazionale.
2. Essi durano in carica quattro anni.
3. Hanno il compito di esaminare la contabilità sociale almeno una volta l’anno, nonché di relazionare all’Assemblea Nazionale e al Presidente sul rendiconto economico-finanziario.
4. Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato può partecipare, con parere consultivo, ai lavori della Giunta.

Articolo 12 - Commissione nazionale di garanzia

Commissione nazionale di garanzia

1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione del presente Statuto sono svolte dalla Commissione nazionale di garanzia.
2. I componenti della Commissione sono scelti fra gli Iscritti di DEMOS ITALIA di riconosciuta competenza e indipendenza e sono eletti dall’Assemblea nazionale con il metodo del voto individuale limitato all’espressione di una sola preferenza. Durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.
3. La Commissione è composta da cinque membri, che eleggono al proprio interno un Presidente. L’incarico di componente della Commissione è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo di DEMOS ITALIA. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti della Commissione è vietato candidarsi a qualunque carica interna a DEMOS ITALIA nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non è computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
4. La Commissione è titolare dell’applicazione delle sanzioni derivanti dalle violazioni del presente Statuto, nonché, in caso di sentenza definitiva, di norme imperative di legge o regolamentari.
5. Contro le decisioni della Commissione nazionale di garanzia riguardanti il Segretario Nazionale è ammesso ricorso all’Assemblea Nazionale da parte di quest’ultimo.
6. Con il Regolamento di cui sopra, DEMOS ITALIA disciplina le modalità di presentazione dei ricorsi, nonché i casi di inammissibilità degli stessi, assicurando in ogni caso il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 13 - Finanziamento

Finanziamento

1. DEMOS ITALIA è finanziato da:
a)  importi delle tessere associative versate dagli Iscritti;
b) contributi volontari versati dagli Iscritti e dai Simpatizzanti;
c) quote versate dagli Iscritti che sono stati eletti o che ricoprano cariche istituzionali;
d) ogni altra attività di raccolta ammessa dall’Ordinamento [1].
2. L’importo delle tessere associative versate dagli Iscritti e le quote che devono versare Iscritti o simpatizzanti eventualmente ricoprenti cariche istituzionali sono stabiliti dalla Giunta.
3. La Giunta determina invece le quote di ripartizione di tali risorse fra tutte le articolazioni territoriali del Movimento. Queste ultime hanno autonomia amministrativa e negoziale, nei limiti delle attività riguardanti l’ambito territoriale di competenza e ne sono legalmente responsabili. I loro membri rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti.
4. Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall’indicazione della fonte di finanziamento.
5. I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo il modello predisposto dal Segretario nazionale.


[1]: Piattaforma RETEDEMOS

Articolo 14 - Autonomia degli organi regionali, delle province autonome e locali

Autonomia degli organi regionali, delle province autonome e locali

1. DEMOS ITALIA si articola sul territorio in circoli comunali e in coordinamenti regionali. Nel Trentino-Alto Adige il livello regionale è sostituito da quelli provinciali di Trento e di Bolzano. Nei comuni che abbiano al loro interno un’ulteriore articolazione territoriale, comunque denominata, si può costituire in essa una sezione.
2. I circoli costituiscono le unità organizzative di base per la partecipazione alla vita del Movimento.
3. Si possono costituire circoli ovunque vi siano almeno tre Iscritti residenti nel Territorio.
4. Si possono costituire coordinamenti regionali o, per Trento e Bolzano, provinciali a condizione di avere almeno 3 circoli nel Territorio.
5. Il venir meno del requisito minimo, di cui al presente articolo, comporta la chiusura dell’articolazione territoriale e il suo successivo accorpamento, da
parte della Giunta, al livello territoriale superiore (regionale o provinciale per circoli e di sezioni, nazionale per gli altri).
6. In ogni articolazione territoriale del Movimento devono esserci tre organi: l’Assemblea Territoriale, il Direttivo e il Segretario Territoriale. La prima è l’organo deliberativo e il secondo quello esecutivo. Entrambi sono convocati dal Segretario Territoriale ogni volta che egli lo ritenga opportuno. L’Assemblea Territoriale è inoltre convocata per lo svolgimento dei congressi e
ogni volta che lo richieda il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.
7. I Congressi Territoriali sono convocati ogni 4 anni o, in ogni caso, in occasione dell’elezione del Segretario Nazionale; sono altresì indetti, per gravi motivi, ogni volta che lo richieda il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto o dal Segretario del livello territoriale superiore. In quest’ultimo
caso, il Segretario competente può disporre il contestuale scioglimento del Direttivo in carica e il commissariamento del Direttivo stesso e del Segretario Territoriale mediante la nomina di un Commissario che eserciti le funzioni di entrambi fino al Congresso Territoriale.
8. Al commissariamento si deve altresì procedere nel caso in cui la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo o il Segretario Territoriale siano stati rinviati a giudizio in un processo penale. Ciò non comporta necessariamente lo scioglimento, che può essere sostituito dalla semplice sospensione degli organi rimpiazzati temporaneamente dal Commissario.

Articolo 15 - Organizzazione interna

Organizzazione interna

1. La rappresentanza legale di DEMOS ITALIA spetta al Segretario Nazionale.
2. Gli atti che impegnano DEMOS ITALIA verso l’esterno sono adottati dal Segretario Nazionale, previa deliberazione della Giunta. Se si tratta di atti di natura patrimoniale, la Giunta assume il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Segretario Nazionale può disporre in piena autonomia spese urgenti o limitate, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, approvato dalla Giunta, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale dovrà prevedere, in ogni caso, l’obbligo di rendiconto.

Articolo 16 - Tutela delle minoranze

Tutela delle minoranze

1.   Le eventuali minoranze debbono essere rappresentate con un componente negli organi collegiali non esecutivi.

Articolo 17 - Parità di genere

Parità di genere

1. DEMOS ITALIA favorisce la parità di genere sia negli organi statutari sia nella designazione dei candidati alle cariche elettive.
2. Al fine di assicurare, in maniera positiva, la parità di genere, è garantita alle donne iscritte al Movimento la quota minima di un terzo dei componenti degli organi collegiali e nelle liste per le candidature alle cariche elettive.
Gli Iscritti di DEMOS ITALIA non utilizzano informazioni concernenti la vita privata degli Iscritti per motivi di contesa politica, la quale deve avere riguardo al contenuto ed alla qualità della proposta politica.

Articolo 18 - Tutela della riservatezza

Tutela della riservatezza

1. Il Movimento DEMOS ITALIA, nel trattamento dei dati personali, si uniforma al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come armonizzato dal D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101 e successive variazioni e/o integrazioni.

Articolo 19 - Gli Iscritti e i Soci Fondatori

Gli Iscritti e i Soci Fondatori

1. Appartengono a DEMOS ITALIA tutti coloro che vi si iscrivono. Le modalità di iscrizione, successive al 30 settembre 2019, e partecipazione alle attività di DEMOS ITALIA sono definite da apposito Regolamento.
2. Sono Soci Fondatori, coloro che chiederanno l’iscrizione fino a tutto il 30 settembre 2019. A tal fine occorrerà il parere favorevole di tutti coloro che risulteranno soci fondatori al momento dell'istanza.
3. Tutti gli Iscritti, ivi compresi i Fondatori, e i simpatizzanti di DEMOS ITALIA hanno il dovere di:
a) favorire l’ampliamento dei consensi verso DEMOS ITALIA negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
b) sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
c) essere coerenti con le dichiarazioni sottoscritte al momento dell’adesione.
4. Gli Iscritti di DEMOS ITALIA hanno inoltre il dovere di:
a) partecipare attivamente alla vita democratica interna;
b) contribuire al finanziamento versando con regolarità l’importo della tessera annuale di iscrizione;
c) favorire l’ampliamento delle adesioni a DEMOS ITALIA e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori;
d) rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.
5. L’iscrizione a DEMOS ITALIA può avvenire anche per via telematica, è individuale ed è possibile a partire dal compimento del diciottesimo anno di età.

Articolo 20 - Il Collegio dei Soci Fondatori e altre norme transitorie

Il Collegio dei Soci Fondatori e altre norme transitorie

1. Nella fase transitoria, decorrente dall’approvazione del presente Statuto fino alla proclamazione degli eletti alla prima competizione elettorale nazionale alla quale DEMOS ITALIA avrà partecipato con il proprio simbolo, il Collegio dei Soci Fondatori opera come Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio dei Soci Fondatori esprime a maggioranza semplice il parere obbligatorio e vincolante sulle proposte di modifica degli artt. 1 e 4 del presente Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo così formato provvisoriamente, può essere integrato, per cooptazione del Collegio dei Soci Fondatori, fino ad un numero non superiore al 40% tra parlamentari ed esponenti di rilievo del campo sociale, scientifico ed economico.
4. Il Collegio dei Soci Fondatori elegge nel suo seno un Comitato dei Tre che decade se viene a mancare un solo componente. Il Comitato dei Tre designa nel proprio interno il Presidente, che assume le qualità e i poteri del Segretario Nazionale e Rappresentante Legale di DEMOS ITALIA.
5. Il presente Statuto potrà essere oggetto di correzione ad opera del Collegio dei Soci Fondatori, qualora si renda necessario adeguare le sue norme alle osservazioni dei competenti organi dello Stato, di cui al Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13, o altra disciplina sopraggiunta.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.